Archeologia Preventiva

ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

Per le opere sottoposte all'attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è obbligatoria, ai fini di una verifica preventiva dell'interesse archeologico sulle aree interessate alle opere da attuare, l'applicazione dell'art. 25 del medesimo D. Lgs. che qui di seguito si riporta:

“Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico)"

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte  all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della  geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 7.

3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali  o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di

nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di  reperti  archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti, compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonchè i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.

8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

a) esecuzione di carotaggi;

b) prospezioni geofisiche e geochimiche;

c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.

11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,  salve  le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli  rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera  c), le prescrizioni sono incluse  nei  provvedimenti  di  assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia  il  procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della  soprintendenza  archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

13. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del turismo, di concerto con  il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei trasporti, entro il 31  dicembre  2017,  sono  adottate  linee  guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza  ed  efficacia  alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo  decreto  sono individuati  procedimenti  semplificati, con  termini   certi,   che garantiscano la tutela  del  patrimonio  archeologico  tenendo  conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.

14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla  richiesta  di cui al comma 3,stipula un apposito accordo con la stazione appaltanteper disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile  del  procedimento  e  con  gli  uffici  della  stazione appaltante.  Nell'accordo le  amministrazioni  possono  graduare  la complessita' della procedura di cui al presente articolo, in  ragione della  tipologia  e  dell'entita'  dei  lavori  da  eseguire,   anche riducendole  fasi  e  i   contenuti   del   procedimento.   L'accordo disciplina, altresi', le forme di documentazione  e  di  divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione  dei  dati raccolti,  la  produzione  di  edizioni  scientifiche  e  didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla  comprensione  funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre  ed  esposizioni  finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

15. Le stazioni appaltanti,  in  caso  di  rilevanti  insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o  di avvio di attivita'  imprenditoriali  suscettibili  di  produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in  caso  di  ritenuta  eccessiva  durata del procedimento di cui  ai  commi  8  e  seguenti  o  quando  non  siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14.

16. Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento   e   Bolzano disciplinano  la procedura  di  verifica  preventiva  dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza  sulla  base  di  quanto disposto dal presente articolo.”

Si segnala che il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 con l’art. 44, comma 2 ha introdotto, per alcuni progetti, una modifica al termine di cui al comma 3, secondo periodo, del sopra riportato art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In ottemperanza a quanto previsto D. Lgs. 50/2016, art. 25, comma 13 il 14 aprile 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 14 Febbraio 2022 recante “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati.” In ragione delle importanti novità inerenti molteplici aspetti introdotti da tale normativa si raccomanda di prenderne visione e, per la documentazione da redigere e presentare, di fare riferimento anche alla pagina dedicata all’Archeologia preventiva approntata e continuamente aggiornata dall’ISTITUTO CENTRALE PER L’ARCHEOLOGIA.