La Soprintendenza

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria è stata istituita a decorrere dall'11 luglio 2016 a seguito della riforma ministeriale di cui al DM 23 gennaio 2016 (seguente il DPCM 29 agosto 2014, n. 171), che ha comportato l'accorpamento in un unico istituto della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Archeologica. La Soprintendenza ha competenza su tutto il territorio regionale denso di edifici monumentali, beni storici e di complessi archeologici e paesaggistici di rilevante interesse nazionale ed internazionale.  Nel territorio umbro inoltre sono presenti tre Siti UNESCO, Patrimonio dell'Umanità: ad Assisi la Basilica di San Francesco, a Spoleto la Chiesa di San Salvatore ed il Tempietto Paleocristiano di Campello sul Clitunno.

La Soprintendenza esercita, nel territorio di competenza, l'attività di tutela,  conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico e artistico realizzati da oltre settanta anni, appartenenti a enti pubblici o istituti legalmente riconosciuti. L'attività si estende anche ai beni immobili appartenenti a privati, se dichiarati di interesse particolarmente importante e notificati in forma amministrativa ai proprietari con Decreto Ministeriale emanato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Di seguito alcuni esempi con gli articoli correlati: L'art. 21 del Codice infatti stabilisce che qualunque intervento su beni di interesse storico-artistico debba essere preventivamente approvato dalla Soprintendenza, ai fini della valutazione della compatibilità con le istanze della tutela. Nel caso di assoluta urgenza, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Codice, possono essere effettuati interventi provvisori indispensabili (come ad esempio puntellamenti, cerchiature, transennamenti, ecc.) per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale dovranno essere tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione (art. 21 del Codice). L'art. 50 del Codice stabilisce che gli interventi relativi al restauro o al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli e altri ornamenti di edifici, anche nel caso appartengano a privati in assenza del decreto di tutela, devono essere preventivamente autorizzati, a garanzia della loro integrità e della loro conservazione. Alla Soprintendenza compete un'attività molto articolata che abbraccia sia i recuperi strutturali, sia il restauro di monumenti, facciate, soffitti lignei, sia la messa a norma di edifici di interesse storico-artistico. Il territorio da proteggere determina problematiche di particolare complessità e varietà. Inoltre, nel settore dei beni immobili, la tutela tende sempre di più a investire non soltanto singoli edifici, ma interi quartieri dei centri storici le cui caratteristiche siano tali da mantenere il senso della vita di un'epoca passata; mentre le radicali trasformazioni delle zone periferiche determinano la necessità di creare intorno a edifici storicamente significativi aree di rispetto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 45 del Codice.

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Ai fini della TUTELA dei beni culturali i funzionari della Soprintendenza svolgono una serie di compiti: istruttoria - per l'approvazione di progetti di restauro dei beni immobili vincolati, di modifiche strutturali legate alla destinazione d'uso, di messa in opera degli impianti di sicurezza in base alle normative vigenti, di restauro del patrimonio storico artistico; verifica - della corretta realizzazione degli interventi manutentivi, di conservazione e di restauro autorizzati sui beni immobili di proprietà pubblica e privata sottoposti alle disposizioni del Codice; attività ispettiva - nel territorio di competenza, per la verifica dello stato di conservazione dei beni immobili e della loro destinazione ad un uso compatibile con le caratteristiche storiche degli edifici; attivando, se necessario, la procedura per l'esecuzione di lavori particolarmente urgenti ai fini della loro conservazione; progettazione e direzione lavori - per opere di restauro su beni immobili sottoposti alle disposizioni del Codice, effettuati con finanziamenti statali.

La Soprintendenza svolge inoltre attività di controllo sui beni paesaggistici oggetto di tutela ai sensi degli artt. 136-142, come sottolineato dal Codice, Parte Terza, Titolo I. Tali compiti si esplicano attraverso il parere espresso dal Soprintendente nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica generalmente in capo ai comuni, su delega della Regione.