Attività e Struttura Organizzativa

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria (SABAP dell’Umbria) è un Organo periferico del Ministero della Cultura (MiC), Ufficio di livello dirigenziale non generale che esercita quale attività principale, sul territorio di competenza, la Tutela del Patrimonio Culturale, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.), ma anche le attività di conservazione e valorizzazione direttamente correlate alla tutela stessa. In tale Organo periferico, a seguito della Riforma operata dal D.M. 23 gennaio 2016, sono confluite le preesistenti Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e Soprintendenza Archeologica dell’Umbria. La Soprintendenza ha competenza su tutto il territorio regionale, ricco di beni storico-architettonici, storico-artistici ed archeologici, ed inoltre di beni paesaggistici di rilevante interesse nazionale e internazionale; nel territorio umbro sono inoltre presenti tre Siti UNESCO, Patrimonio dell'Umanità: la Basilica di San Francesco ad Assisi, la Chiesa di San Salvatore a Spoleto e il Tempietto Paleocristiano di Campello sul Clitunno. La responsabilità del procedimento avente ad oggetto l'emanazione di un atto di assenso, autorizzazione, parere, visto o nulla osta è assegnata al Funzionario Architetto, Archeologo o Storico dell’Arte territorialmente competente, in base all’oggetto dell’istanza. I compiti istituzionali assegnati alla Soprintendenza ABAP, nell’esercizio della sua azione di tutela, ai sensi dell’Art. 41 del D.P.C.M. 02/12/2019 n. 169 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo – oggi Ministero della Cultura - degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance), consistono in:

1. funzioni di catalogazione e tutela, sulla base di indicazioni e programmi definiti dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio; assicura inoltre, raccordandosi con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, la tutela del patrimonio culturale subacqueo (Art. 94 del D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.).

La FUNZIONE DI TUTELA dei beni culturali da parte della Soprintendenza ABAP dell’Umbria si esplica attraverso una serie di attività:

  • attività istruttoria – rilascio di autorizzazioni, formulazione di pareri, nulla osta o altri atti di assenso o visti su istanze presentate ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Beni Culturali) ed ai sensi della Parte Terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Beni Paesaggistici);
  • attività di verifica – sopralluoghi e verifiche documentali circa la corretta realizzazione degli interventi oggetto di rilascio di autorizzazione all’esecuzione dei lavori o nulla osta, formulazione di pareri o di altri atti di assenso su beni immobili di proprietà pubblica o privata sottoposti alle disposizioni del D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.;
  • attività di vigilanza e ispettiva – ai sensi degli Artt. 18 (Vigilanza) e 19 (Ispezione) del D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., mediante sopralluoghi, richieste di riscontro e verifiche documentali volti ad accertare l’esistenza, lo stato di conservazione o custodia di beni culturali immobili di proprietà pubblica o privata sottoposti alle disposizioni del D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., la loro destinazione ad un uso compatibile con i valori a tali beni riconosciuti e l’ottemperanza agli obblighi conservativi e alle prescrizioni di tutela diretta e/o indiretta da parte dei proprietari, possessori o detentori degli stessi. Da tale attività ispettiva possono scaturire richieste, da parte della Soprintendenza ABAP ai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali, di intervento su tali beni ai sensi degli Artt. 27, 30, 31, 32 e seguenti del D.lgs. 42/2004;

La FUNZIONE DI CONSERVAZIONE dei beni culturali da parte della Soprintendenza ABAP dell’Umbria si esplica, invece, attraverso attività di progettazione e direzione lavori di restauro su beni immobili sottoposti alle disposizioni del D.lgs. 42/2004, effettuati con finanziamenti statali. Gli uffici della Soprintendenza, svolgono inoltre una serie di attività di servizio per il pubblico riguardanti i beni immobili tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, e in particolare: forniscono informazioni e rilasciano documenti concernenti i decreti di tutela, le schede di catalogo, lo stato delle concessioni d'uso dei beni demaniali; istruiscono inoltre le procedure per il rilascio delle certificazioni riguardanti le agevolazioni fiscali, previste dal T.U.I.R. e s.m.i; predispongono la documentazione occorrente per l'erogazione dei contributi statali previsti dagli Artt. 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 42/2004 ss.mm.ii. La Sezione Vincoli, in particolare, segue la verifica dell'interesse culturale prevista dall'art. 12 del Codice, relativamente ai beni di proprietà demaniale, di enti pubblici e enti territoriali e di persone giuridiche private senza fini di lucro, del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale dei beni di proprietà privata, delle autorizzazioni alle alienazioni dei beni di proprietà pubblica, dell'istituto della prelazione. La Soprintendenza svolge inoltre attività di controllo sui beni paesaggistici oggetto di tutela ai sensi degli Artt. 136 e 142 del D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. (Parte Terza, Titolo I), mediante formulazione di parere endoprocedimentale obbligatorio e vincolante nell’ambito di procedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex Art. 146 del D.lgs. 42/2004 di competenza regionale e normalmente delegata ai comuni;

2. autorizza l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, ai sensi dell’Art. 21 comma 4 del D.lgs. n. 42/2004, fatta eccezione per i beni mobili assegnati alle direzioni regionali e agli Istituti dotati di autonomia speciale. Sono inoltre escluse, poiché di competenza delle Commissioni regionali per il patrimonio culturale, le autorizzazioni ad interventi di demolizione, rimozione definitiva, o smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell’art 21 c. 1 lett a), b) e c) del D.lgs, 42/2004, per le quali la Soprintendenza ABAP predispone la sola istruttoria, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione è rilasciata dalla Soprintendenza competente, che ne informa contestualmente il Segretario Regionale del MiC. Per la presentazione dell’istanza è fatto obbligo di usare il Modello ministeriale disponibile sulla Home della SABAP dell’Umbria, completo di marca da bollo ove l’istante non rientri nella casistica di cui all’Art. 10 c. 1 del D.lgs. n. 42/2004. I termini per il rilascio dell’autorizzazione sono pari a 120 giorni, e tale autorizzazione, rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, è trasmessa, oltre che all’istante, anche al Comune in cui il bene ricade, affinché lo stesso verifichi che l’intervento sia conforme alle norme vigenti, prima del rilascio del titolo edilizio o delle asseverazioni di legge. In casi di assoluta urgenza, cioè quando le condizioni dell’organismo monumentale siano tali da pregiudicarne la conservazione e/o da mettere a rischio la sicurezza di persone o cose, ai sensi dell’Art. 27 del D.lgs. n. 42/2004 possono essere effettuati sullo stesso interventi provvisori di messa in sicurezza (puntellamenti, cerchiature, transennamenti, ecc., comunque opere provvisionali e completamente reversibili), dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza, ed a cui dovrà far seguito la trasmissione di un progetto definitivo di messa in sicurezza ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori ex Art 21 del D.lgs. 42/2004;

3. autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, oltre che la rimozione di cippi e monumenti, a chiunque appartenenti ed anche in assenza di decreto di tutela, ai sensi dell'Art. 50, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 42/2004;

4. impone, ai sensi dell’Art. 30 del D.lgs. 42/2004, ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'Art. 32 del D.lgs. 42/2004;

5. assicura la tutela del decoro dei beni culturali, e dunque la loro integrità, la conservazione delle condizioni di prospettiva e di luce, di ambiente e di decoro, ai sensi degli Artt. 45 (prescrizioni di tutela indiretta), 49 (manifesti e cartelli pubblicitari) e 52 (esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali) del D.lgs. 42/2004;

6. partecipa ed esprime pareri nelle materie di sua competenza nelle conferenze di servizi;

7. esprime il proprio parere, obbligatorio e vincolante, ai sensi dell’Art 146 del D.lgs. 42/2004, circa la compatibilità paesaggistica di interventi in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi degli Art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004, in fase endoprocedimentale e sulla base di Relazione Istruttoria trasmessa, unitamente alla documentazione progettuale, dall’Amministrazione competente in materia paesaggistica (la Regione, o il Comune ove delegato dalla stessa Regione). Ove l’istanza di Autorizzazione Paesaggistica sia semplificata, ai sensi del DPR 31 del 13.02.2017, per le categorie degli interventi ‘di lieve entità’ previsti dall'allegato “B” del suddetto DPR 31/2017, i termini per la formulazione del parere sono pari a 20 giorni dal ricevimento dell’istanza. Se entro tali termini la SABAP non ha trasmesso il proprio parere, l’Amministrazione competente può comunque procedere al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica. Ove l’istanza di Autorizzazione Paesaggistica sia non semplificata, e il procedimento sia dunque ordinario, ai sensi dell’Art 146 del D.lgs 42/2004, i termini per la formulazione del parere sono pari a 45 giorni dal ricevimento dell’istanza. Se, decorsi 60 giorni, la SABAP non ha trasmesso il proprio parere, l’Amministrazione competente può procedere al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica. In ogni caso, rispetto al parere endoprocedimentale formulato dalla SABAP, sono fatte salve le competenze delle Autorità preposte a vigilare sull’osservanza delle norme urbanistiche, sull’esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località e sulla puntuale realizzazione di quanto autorizzato, che potrà essere oggetto di verifiche ispettive da parte dell’Ente territoriale;

8. nel caso in cui il bene culturale su cui si propone l’esecuzione dei lavori, sottoposto a tutela ex Art 10 c. 1 del D.lgs. 42/2004 o a tutela diretta, attuata mediante decreto, ricada in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi degli Art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 e gli interventi sulle superfici esterne del bene si configurino di lieve entità ed inquadrabili dunque nell’allegato ‘B’ del DPR 31 del 13.02.2017, la SABAP può rilasciare un’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’Art. 16 del DPR 31/2017 “ Coordinamento con la tutela dei beni culturali”, comprendente la Valutazione paesaggistica ex Art 146 del D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.; e l’Autorizzazione all’esecuzione dei lavori ex Artt. 21 comma 4 e 22 del D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. L’istanza, trasmessa dall’Amministrazione competente in materia paesaggistica, dovrà essere completa di Relazione Istruttoria Comunale, Relazione Paesaggistica e Istanza ex Art 21 c. 4 su Modello Ministeriale. I termini per la formulazione del parere e rilascio di autorizzazione saranno pari a 120 giorni;

9. cura l’istruttoria per la stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'Art. 38 del D.lgs. 42/2004;

10. dispone l’occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

11. propone, previa istruttoria, alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., i provvedimenti di verifica dell’interesse culturale ex Art 12, o di dichiarazione dell'interesse culturale ex Art 13, le prescrizioni di tutela indiretta ex Art 45, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ex Art 138 o anche le integrazioni del loro contenuto ex Art 141-bis. I procedimenti di Verifica dell’Interesse Culturale (VIC) possono essere avviati previa apposita istanza, su relativo Modello Ministeriale, per le ‘cose immobili’ di cui all’art. 10 comma 1 del D.lgs. 42/2004, trasmessa al Segretariato Regionale del MiC e, per conoscenza, alla Soprintendenza ABAP dell’Umbria, che procederà all’atto dell’invio dell’istanza stessa da parte del Segretariato Regionale del Mic (SR MiC): a partire dalla ricezione di tale istanza da parte del SR MiC decorrono i termini per l’istruttoria, pari a 120 giorni. La procedura di VIC può essere altresì avviata d’Ufficio da parte della SABAP dell’Umbria, per le ‘cose immobili’ di cui all’Art. 10 comma 1 del D.lgs. 42/2004. Analogamente, la SABAP dell’Umbria può procedere nel proporre al Segretariato Regionale dell'Umbria del MiC, la dichiarazione dell’interesse culturale ex Art 13 del D.lgs. 42/2004 per beni di proprietà privata di cui si ravvisi l’interesse culturale, ai sensi dell’Art 10 c. 3, sia sulla base di istanza che d’ufficio, e analogamente può proporre l’apposizione di un vincolo di tutela indiretta, ex Art 45 del D.lgs. 42/2004 per salvaguardare l’integrità fisica e visiva di organismi monumentali. I termini previsti per i suddetti procedimenti ex Artt, 12, 13 e 45 del D.lgs. 42/2004 sono pari a 120 giorni;

12. istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal D.lgs. 42/2004, nonché dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico dell'edilizia) ss.mm.ii. In particolare, la SABAP dell’Umbria interviene nel caso in cui siano stati eseguiti lavori su un bene culturale in assenza o in difformità dell’autorizzazione rilasciata, accertando l’eventuale danno al bene, ai sensi degli Artt. 160 e seguenti (sanzioni relative alla parte seconda) del D.lgs. 42/2004, e dunque comminando una sanzione amministrativa e l’eventuale reintegrazione del bene; i termini del procedimento sono pari a 180 giorni. Ove le opere eseguite interessino un immobile ricadente in area sottoposta a tutela paesaggistica, ai sensi degli Art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004, e solo nel caso in cui le difformità realizzate non abbiano comportato aumento di superfici e di volumi, la SABAP dell’Umbria esprime il proprio parere, obbligatorio e vincolante, ai sensi dell’Art 167 commi 4 e 5 del D.lgs. 42/2004, circa la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate, in fase endoprocedimentale e sulla base di Relazione Istruttoria trasmessa, unitamente alla documentazione allegata all’istanza, dall’Amministrazione competente in materia paesaggistica (la Regione, o il Comune ove delegato dalla stessa Regione). I termini del procedimento sono pari a 90 giorni. Ove le opere realizzate in assenza o in difformità rispetto all’autorizzazione paesaggistica rilasciata abbiano comportato aumento di superfici e volumi, non può essere seguito il procedimento ex Art 167 c. 4 e 5, e bisognerà procedere alla remissione in pristino. E’ fatto salvo il caso in cui l’aumento di superfici e volumi sia collegato ad istanze di sanatoria avviate prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 e non ancora concluse, per cui si procederà invece ai sensi dell’Art 146 del D.lgs. 42/2004, con procedimento ordinario.

13. amministra, controlla i beni datigli in consegna ed esegue sugli stessi i relativi interventi conservativi, con le modalita' ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia; provvede altresi' all'acquisto di beni e servizi in economia;

14. svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, rendendone pubblici i risultati anche in via telematica; propone alla Direzione Generale Educazione, Ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collabora alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando tirocini;

15. propone al Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e al Direttore Generale Educazione, Ricerca e istituti culturali, nonche' all'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con la Regione ai sensi della normativa in materia; promuove, anche in collaborazione con Regione Umbria, università e istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale;

16. istruisce e propone alla Direzione Generale ABAP: - i provvedimenti relativi a beni di proprieta' privata non inclusi nelle collezioni di musei statali, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli Artt. 48, 70 e 95 del D.lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.;

17. esprime pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal D.lgs. n. 42/2004 (Artt. 55, 56, 57-bis e 58);

18. istruisce e propone alla Direzione generale ABAP, per il tramite del Segretario Regionale dell'Umbria, l'esercizio del diritto di prelazione, ex Art. 62 del D.lgs. 42/2004;

19. esprime, informandone la Direzione Generale ABAP, l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ex Art. 44 del D.lgs. 42/2004;

20. unifica e aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nel territorio di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

21. concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, fatte salve le competenze della Direzione Regionale Musei e di Musei, aree e parchi archeologici ed altri luoghi della cultura, che amministrano i relativi beni;

22. risponde alla Direzione Generale Creatività Contemporanea per lo svolgimento delle funzioni di competenza della medesima Direzione in materia di rigenerazione urbana; a tal fine, la Direzione generale Creatività contemporanea, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze;

23. svolge le funzioni di ufficio esportazione, in raccordo con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;

24. esercita ogni altro compito affidatogli in base al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e alle altre norme vigenti.